Art. 2.
(Norme in materia di discriminazioni motivate dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale o dalla diversa abilità della persona).

      1. In conformità a quanto disposto in materia di discriminazioni dall'articolo 13 del Trattato che istituisce la Comunità europea, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche in materia di discriminazioni motivate dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale o dalla diversa abilità delle persone.